891289041-OFFICINE-PICCOLI-SPA
WHISTLEBLOWING
eACT-WHISTLEBLOWING
Canale di segnalazione interna dell'ente
OFFICINE PICCOLI S.p.a
(UeC: 891289041)
Il Whistleblowing è un istituto giuridico previsto già dalla legge n. 190/2012 (cd. Legge anticorruzione) e ora disciplianato dal Decreto Legislativo n. 24/2023, avente come oggetto l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali". Il succitato decreto disciplina le modalità di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.' Prima di inviare una segnalazione alla SEZIONE C si raccomanda di prendere visione dei punto da 01 a 09 della SEZIONE A e della procedura SEZIONE B . E' possibile monitorare la gestione della segnalazione nella SEZIONE D; per integrare una segnalazione SEZIONE C.
SEZIONE A - INFORMATIVA
(REV. 2 11-12-2023)
01- Chi può effettuare una segnalazione
In applicazione dell'art. 3 comma 3 del Dlgs 24/2023:
a) i dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
b) i dipendenti degli enti pubblici economici;
c) i lavoratori subordinati di soggetti del settore privato;
d) i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
f) i liberi professionisti e i consulenti;
g) i volontari e i tirocinanti retribuiti e non retribuiti;
h) gli azionisti e le persone con funzioni amministrative, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.
02- Oggetto della segnalazione
Comportamenti, atti od omissioni che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato e che consistono in:
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
- illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell’ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione.
03- Condizioni per la segnalazione
La persona segnalante deve avere un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate siano vere e rientrino nell'ambito della normativa.
Non possono essere segnalate, mediante il ricorso all’istituto del whistleblowing, le irregolarità nella gestione o organizzazione dell’attività, nonché le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere meramente personale del segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico anche con le figure gerarchicamente sovraordinate.
Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore.
04- Canali di segnalazione e loro scelta
E' possibile inviare la segnalazione attraverso:
- il presente canale di segnalazione interno (SEZIONE C);
- divulgazione pubblica (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
- denuncia all'autorità giudizionaria o contabile.
I segnalanti possono utilizzare anche il canale di segnalazione esterno ANAC quando:
- non è prevista, nell’ambito del contesto lavorativo, l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
Se si verificano le condizioni sopra descritte, il segnalande è pregato di ultizzazione Il canale di segnalazione esterno ANAC, disponibile in questo LINK (https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/)
I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quanto:
- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.
05- Tutela della riservatezza
L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.
La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante.
La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.
La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante.
La segnalazione è sottratta all’accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato.
La protezione della riservatezza è estesa all’identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.
06- Protezione dei dati personali
Il trattamento di dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle segnalazioni è effettuato dall'ente, in qualità di titolari del trattamento, nel rispetto dei princìpi europei e nazionali in materia di protezione di dati personali, fornendo idonee informazioni alle persone segnalanti e alle persone coinvolte nelle segnalazioni, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.
Inoltre, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall’articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate dall'ente per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.
Inoltre, i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dall’articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate dall'ente per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui alla normativa europea e nazionale in materia di protezione di dati personali.
Nessun dato personale viene trattenuto dal gestore della piattaforma eACT-WHISTLEBLOWING (si invita a prendere visione della Privacy Police e Cookie Policy www.eACT.it per qualsiasi ulteriore informazione scrivere a staff@eact.it). Dopo l'invio dei dati inseriti nel form di segnalazione SEZIONE C e il ricevimento da parte dell'incaricato responsabile della gestione segnalazioni dell'ente ovvero Resposabile Whistleblowing (si invita a prendere visione della Privacy Police dell'ente), tutti i dati inseriti nel form SEZIONE D vengono cancellati e non possono essere recuperati i dati inseriti nel registro della SEZIONE D non consentono di tracciare nessun dato personale; il processo di invio dei dati del form SEZIONE C utilizza servizi e infrastrutture hosting e server di ARUBA SPA il quale gestisce tutti i dati in Italia, dispone di data center in Italia e in Europa Garantiti e dispone di certificazione ISO 27001 (si invita a prendere visione della Privacy Police di Aruba SpA).
07- Protezione da ritorsioni e accertamenti
La persona segnalante o la persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, che ha subisce un danno ingiusto, da intendersi come danno ingiustificato non può subiere alcuna ritorsione.
Gli esempi di comportamenti ritorsivi sono:
- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- il mutamento di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro;
- la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- le note di merito negative o le referenze negative;
- l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo;
- la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole;
- la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
- il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
- i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l’impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
- l'annullamento di una licenza o di un permesso;
- la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.
La protezione da ritorsioni è estesa anche ai seguenti soggetti:
- al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione e operante all’interno del medesimo contesto lavorativo);
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.
La gestione delle comunicazioni di ritorsioni nel settore pubblico e nel settore privato compete ad Anac che può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro. La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all’Autorità giudiziaria e la prova della ritorsione compete ad Anac.
Se il segnalante ritiene di aver subito una ritorsione è pregato di comunicarlo immediatamente alle autorità competenti sopra menzionate o di consultarsi con un facilatore iscritto all'Anac.
08- Perdita delle tutele
Le tutele non sono garantite quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all’autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave; in tali casi alla persona segnalante o denunciante può essere irrogata una sanzione disciplinare.
Non è punibile, fermo restando quando scritto in precedenza, chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:
- coperte dall’obbligo di segreto, diverso da quello professionale forense e medico, o
- relative alla tutela del diritto d’autore o
- alla protezione dei dati personali ovvero
se, al momento della segnalazione, denuncia o divulgazione, aveva ragionevoli motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni fosse necessaria per effettuare la segnalazione e la stessa è stata effettuata nelle modalità richieste dalla legge
09- Nel dubbio il segnalante può usufruire di sostegno gratuito
Sono previste misure di sostegno che consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell’Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.
È istituito presso l’ANAC l’elenco degli enti del Terzo settore che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno e che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e l'elenco degli enti del Terzo settore iscritti che forniscono alle persone segnalanti misure di sostegno ai sensi dell'art.18 comma 1 del Dlgs 10 marzo 2023 n. 24.
10- Riferimenti normativi ufficiali
Al fine di approfondire gli argomenti si riporta un elenco dei principali riferimenti normativi che impattano in materia di Whistleblowing.
Si informa che testi ufficiali della normativa succitata prevalgono in merito alla forma, al contenuto e procedura a quanto riportato nelle sezione A, B, C, D della presente piattaforma eACT-WHISTLEBLOWING.
- Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”);
- Regolamento (UE) n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR);
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche ed integrazioni, tra cui il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, nonché le collegate disposizioni legislative;
- Direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (cd. Whistleblowing);
- Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24, pubblicato in G.U. in data 15.03.2023, recante il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937;
- altri riferimenti normativi richiamati.
Per consultare i testi dei riferimenti normativi, ufficiali e aggiornati si consiglia di consultare il portale della legge vigente "NORMATTIVA" www.normattiva.it
SEZIONE B - PROCEDURA PER LA SEGNALAZIONE INTERNA
(REV. 2 11-12-2023)
SCOPO
La presente procedura ha lo scopo di disciplinare in sintesi il processo di trasmissione, ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni (Whistleblowing) su informazioni, adeguatamente circostanziate.
La procedura è finalizzata a dare attuazione al Dlgs 24/2023 pubblicato in GU in data 15/03/2023 (Anno 164 - Numero 63) e pertanto resta integralmente applicabile quanto previsto dal suddetto decreto legislativo e a tutto il compendio normativo richiamato nella SEZIONE A punto 10.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Tutti i destinari devono applicare la presente procedura nel rispetto del compendio applicabile ovvero della Legge n. 190/2012, del DLgs n. 24/2023 in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937.
I destinatari sono responsabile dell'applicazione della procedure per le parti pertinenti.
Tutte le sezioni presenti in questa pagina del piattaforma eACT-WHISTLEBLOWING sono parte integrante della procedura; quindi, oltre alla presente SEZIONE B anche
- SEZIONE A- INFORMATIVA
- SEZIONE C- INVIA UNA SEGNALAZIONE
- SEZIONE D- GESTIONE SEGNALAZIONI & ISTRUTTORIE
La mancata applicazione della presente procedura può comportare l'adozione di provvedimenti disciplinari
DESTINATARI RESPONSABILI DELL'APPLICAZIONE DELLA PRESENTE PROCEDURA
- Le funzioni apicali dell'ente;
- I soggetti e le persone segnalanti indicate nella SEZIONE A ovvero descritte nell'art.3 comma 3 alle lettere a, b, c , d , e, f , g e h
- Il soggetto designato dall'ente (interno o esterno) alla gestione delle segnalazioni adeguatamente formato ovvero Responsabile Whistleblowing (RW) ovvero OdV (qualora l'ente abbia adottato un MOGC231 tenuto aggiornato e verificato con audit peridici condotti e correttamente verbalizzato almeno con frequenza annuale
- Il soggetto designato dall'ente (interno o esterno) alla gestione delle segnalazione ha l'obbligo di tutelare la riservatezza e proteggere nel corso dell'istruttoria l'identità del segnalante, qualora lo stesso abbia inviato la segnalazione in forma anonima
- Il segnalante è responsabile dell'applicazione dei punto 01, 02, 03, 04, 08 e 09 della SEZIONE A
DESCRIZIONE DEL PROCESSO WHISTLEBLOWING
Prima di inviare la segnalazione si raccomanda il segnalante di leggere con attenzione i punti da 01 a 10 della SEZIONE A - INFORMATIVA, nel caso di dubbio il segnalante può usufruire di sostegno gratuito di cui punto 10 della SEZIONE A.
SEGNALAZIONE NON ANONIMA
Il segnalante può contattare telefonicamente l'ente e richiedere un appuntamento in presenza o telematico con il Resposanbile Whistelblowing (RW).
Nel corso della telefonata all'ente di richiesta dell'appuntamente, il segnalante non deve riferire nulla all'interlocutore e l'interlocutore non può chiedere nulla al segnalante.
Nel corso dell' appuntamento in presenza o in telematico con il Responsabile Whistelblowing (RW) si intendono applicabili tutti i punti pertinenti della SEZIONE A - INFORMATIVA.
Parimenti, il segnalante può inviare la segnalazione attraverso l'inserimento di tutti i dati del form della SEZIONE C - INVIA UNA SEGNALAZIONE
Qualora l'ente mettesse a disposizione una casella vocale, la segnalazione può avvenire anche in forma orale, il segnalante deve registrare le proprie generalità con proprio numero di telefono. Nella narrazione il segnalante deve essere esaustivo e soddisfare i punti pertinenti della SEZIONE A - INFORMATIVA.
SEGNALAZIONE ANONIMA
Il segnalante deve compilare solo le parti obbligatorie del form della SEZIONE C- INVIA UNA SEGNALAZIONE e quindi non inserire i propri dati identificativi.
Nel compilare il form della SEZIONE C- INVIA UNA SEGNALAZIONE, il segnalante deve inserire come campo obbligatorio un KEY CODE che dovrà utilizzare per dialogare con il Responsabile Whistelblowing (RW) in forma anonima o integrare, in fasi successive, la segnalazione. Il KEY CODE viene richiesto anche per le segnalazioni non anonime al fine di garantire la tracciabilità di ogni singola segnalazione.
Qualora l'ente mettesse a disposizione una casella vocale, la segnalazione può avvenire in forma orale e anonima ovvero senza che il segnalante registri le proprie generalità e numero di telefono. Nella narrazione il segnalante deve essere esaustivo e quindi soddisfare i punti pertinenti della SEZIONE A - INFORMATIVA.
GESTIONE DEL KEY CODE
Il segnalante deve ricordarsi sempre il proprio KEY CODE, tenerlo custodito e riservato; per questo si raccomanda di registrarlo in un foglietto e di mantenerlo segretato.
Qualora il segnalante dimenticasse il proprio KEY CODE non potrà più dialogare con il Responsabile Whistleblowing (RW) e questo potrebbe compromettere la gestione della segnalazione e dell'istruttoria.
Qualora il segnalante dimenticasse il proprio KEY CODE, il segnalante deve rinviare una nuova segnalazione. In questi casi nessuna responsabilità può essere imputata all'ente, al Responsabile Whistleblowing e alla presente piattaforma eACT-VHISTLEBLOWING se il segnalante decidesse di utilizzare il canale esterno ANAC.
GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE E MONITORAGGIO ISTRUTTORIA
Per ogni segnalazione ricevuta sia essa non anomina o anonima, l'ente seguirà la seguente modalità di gestione:
- dare avviso alla persona segnalante del ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data del suo ricevimento, salvo esplicita richiesta contraria della persona segnalante ovvero salvo il caso in cui l'ente ritenga che l'avviso pregiudicherebbe la protezione della riservatezza dell'identita' della persona segnalante;
- mantenere le interlocuzioni con la persona segnalante e richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- dare diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- svolgere l'istruttoria necessaria a dare seguito alla segnalazione, anche mediante audizioni e acquisizione di documenti;
- dare riscontro alla persona segnalante entro 3 mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, 6 mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei 7 giorni dal ricevimento;
- comunicare alla persona segnalante l'esito finale della segnalazione.
La gestione della segnalazione anonima, seguirà l'aggiornamento del flusso informativo presente nella SEZIONE D - GESTIONE SEGNALAZIONI & ISTRUTTORIE, dove il segnalante anonimo si impegna a monitorare periodicamente, con frequenza non superiore a 7 giorni, la gestione della propria segnalazione entrando con il proprio KEY CODE nella SEZIONE D.
Nella SEZIONE D- GESTIONE SEGNALAZIONI & ISTRUTTORIE il Responsabile Whistleblowing (RW) dialogherà con il segnalante e potrà chiedere delle integrazione alla segnalazione; qualora per motivi non giustificati, il segnalante non dialoghesse o non integrasse la segnalazione con quanto richiesto dal Responsabule Whistleblowing, trascorsi 14 giorni dall'ultima richiesta del Responsabile Whisteblowing non evasa dal segnalante, l'istruttoria potrà essere chiusa con le motivazioni che il Responsabile Whistelblowing riterrà più adeguate.
La gestione della segnalazione non anonina, seguirà quanto altro sarà verbalizzato dal Responsabile Whistleblowing (RW)
SEGNALAZIONE CON PROFILI PENALI, DANNI O PERICOLI NON IRRILEVANTI
Qualora, nella segnalazione emergessero profili di rilievo penale, danni o pericoli non irrilevanti, l'ente in collaborazione con il Responsabile Whistleblowing (RW) provvederà a trasmettere la segnalazione alle competenti autorità giudiziarie. Laddove le competenti autorità giudiziarie dovessero richiedere i dati identificativi del segnalante, l'ente è tenuto a fornire tale indicazione.
GESTIONE E SEGNALAZIONI ANOMALIE FUNZIONALI E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'
La piattaforma eACT-WHISTLEBLOWING utilizza infrastrutture ARUBA SPA certificate RATING 4 ANSI/TIA 942B-2017 per l'affidabilità, sicurezza e qualità dei servizi erogati.
La piattaforma eACT-WHISTLEBLOWING è stata testata e verificata dall'ente con esito positivo; parimenti, potrebbe risentire di malfunzionamenti che non dipendono dall'infrastruttura e nemmeno dal gestore della stessa piattaforma, ad esempio, potrebbero verificarsi anomalie funzionali, per problemi di linea ovvero collegamenti internet difficoltosi tra l'utente e l'hosting; da un device dell'utente non aggiornato o protetto, dalla presenza di virus informatici o attacchi Hacker delle infrastrutture nazionali ed internazionali o da altri eventi anche catastrofici (guerre cybernetiche, alluvioni, terremoti, mancanza dei vettori energetici... ). Nessuna responsabilità può essere attributa al gestore della piattaforma eACT-WHISTLEBLOWING. Tutti gli utenti, segnalanti, facilitatori, Responsabili Whistleblowing o semplici visitatori della piattaforma eACT, sono pregati di comunicare eventuali malfuzionamenti funzionali della piattaforma scrivendo a staff@eact.it o chiamando il numero +39 3313270642. Lo staff@eact.it non fornisce consulenza e supporto alle segnalazioni (contattare nel caso i facilatori, vedasi punto 09 della SEZIONE A); la gestione delle segnalazione e delle pertinenti istruttorie è compito esclusivo dell'ente e del Responsabile Whistleblowing designato dallo stesso ente, nessun dato personale viene trattenuto dal gestore della piattaforma eACT- WHISTLEBLOWING.
VERIFICA E APPROVAZIONE DELLA PROCEDURA E DELLE SEZIONI DELLA PRESENTE PIATTAFORMA eACT-WHISTLEBLOWING
La presente procedura costituente la SEZIONE B e tutte le altre SEZIONI A, C, D della piattaforma eACT-WHISTLEBLOWING, è stata verificata da tutte le figure apicali dell'ente, approvata dall'alta direzione dell'ente e messa a disposizione del Responsabile Whistleblowing (RW). La procedura deve essere applicata da tutte le figure richiamate e destinatarie.
Tutte le funzioni apicali oltre al Responsabile Whistleblowing posso proporre all'alta direzione modificazioni a questa procedura da inviare a staff@eact.it per l'aggioramento della presente pagina web.
L'originale del verbale di verifica e approvazione
è disponibile presso l'ente
SEGNALAZIONE NON ANONIMA
CHIAMARE IL CENTRALLINO PER UN APPUNTAMENTO CON IL RESPONSABILE WHISTLEBLOWING
+ 39 045 8206540
oppure
INVIARE UNA RACCOMANDATA
OFFICINE PICCOLI S.p.a Via Verdi 10/12 37060 CASTEL d'AZZANO (VR)
Alla cortese attenzione del RW (Responsabile Whistleblowing)
CASELLA VOCALE
(NA dall'ente)
SEZIONE C - INVIA UNA SEGNALAZIONE
(REV. 2 11-12-2023)
SEZIONE D - GESTIONE SEGNALAZIONI & ISTRUTTORIE
(REV. 2 11-12-2023)
cliccare sopra l'icona REGISTRO SEGNALAZIONI & ISTRUTTORIE e inserisci il tuo KEY CODE
ATTENZIONE
Se non si apre alcuna pagina significa che al momento il RW (Responsabile Whistleblowing) dell'ente non ha in gestione alcuna segnalazione
Se hai appena inserito una segnalazione con esito positivo devi attendere almento 7 giorni l'aggiornamento del registro
Power by eACT-Whistleblowing
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